Il Tar della Campania respinge il ricorso dei genitori contro l’ordinanza della Regione che obbliga la didattica a distanza, la stessa si è impegnata a rimodulare il provvedimento

 Il Tar dà ragione alla Regione Campania, respinti i ricorsi sulla scuola. Con decreti n.1921 e n.1922, il tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l’ordinanza regionale n.79/2020, con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica a distanza. E’ stato rilevato, tra l’altro, che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente ‘indotti’ dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo”.  A respingere i ricorsi presentati da un gruppo di cittadini e di genitori rappresentati, in due procedimenti diversi dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo e dal legale Giorgio Fontana, i giudici della quinta sezione del Tar della Campania. A essere contestata è l’ordinanza numero 79 firmata dal governatore campano, Vincenzo De Luca, il 15 ottobre scorso con la quale si prevedeva la sospensione della didattica e dell’attività educativa in presenza per le scuole dell’infanzia, delle primarie e secondarie fino al 30 ottobre prossimo. Ordinanza parzialmente modificata il 17 ottobre quando fu disposta la riapertura degli istituti per i bambini da zero a sei anni.

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