Green pass: obbligo esteso per chiunque entri a scuola, inclusi i genitori. No per gli studenti. Sanzioni da 400 a 1000 euro

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge “per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale”. Il decreto legge estende l’obbligo di Green pass al personale esterno della scuola e dell’universita’ e ai lavoratori delle Rsa. “Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”.  L’obbligo di esibire il Pass vale per chiunque entri in una scuola ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino.  L’estensione vale anche per le università. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro. Il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza il green pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a 1000 euro.  La sanzione sarà applicata sia ai lavoratori che non avranno la certificazione, sia ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli. “I dirigenti scolastici e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” sul green pass nelle scuole. “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni (…) deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.

Green pass anche per il personale delle scuole dell’infanzia e per quelli degli istituti serali. “Le disposizioni di cui all’articolo 9-ter si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia, dei corsi serali e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni”.

(FONTE: Orizzontescuola.it)

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